Con un apposito Provvedimento ed una Risoluzione, con la quale è stato istituito lo specifico codice tributo “6835”, l’Agenzia delle Entrate ha definito il quadro normativo relativo al credito d’imposta introdotto dal c.d. “Decreto Sviluppo” a favore delle imprese che, nel 2011 e/o 2012, finanziano attività di ricerca in Università, Enti pubblici e organismi di ricerca.
Obiettivi
Sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012 è istituito un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture, ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito d’imposta possono essere individuate con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Ambito di applicazione
Il credito d’imposta in esame, rispetto al precedente credito per R&S di cui alla Legge n. 296/2006, ha un ambito di applicazione più limitato, in quanto lo stesso è riconosciuto esclusivamente con riferimento al finanziamento delle attività di ricerca svolte da Università ovvero Enti pubblici di ricerca che, come sopra riportato, possono sviluppare i progetti finanziati autonomamente ovvero in associazione/consorzio/joint venture o altre forme di “collaborazione” con strutture di ricerca di
livello scientifico equivalente, anche private.
Il credito quindi spetta soltanto nel caso in cui l’impresa commissiona l’attività di ricerca ai soggetti individuati dalla norma (non è più “agevolata” l’attività di ricerca svolta dall’impresa direttamente/internamente ovvero quella commissionata ad un’altra impresa).
Soggetti interessati
Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta avendo sostenuto i finanziamenti in esame, la norma fa riferimento alle “imprese” senza fornire ulteriori specifiche.
Ciò porta a ritenere che, analogamente a quanto previsto in passato, possano fruire del credito d’imposta tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dal regime contabile o di determinazione del reddito adottato.
Misura dell’agevolazione
Con riferimento:
− ai finanziamenti a seguito dei quali matura il diritto al credito d’imposta, il citato comma 3 specifica che vanno considerati “gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012”. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, rilevano gli investimenti realizzati nel biennio 2011 – 2012;
− alla tipologia delle attività finanziate rientranti nella disposizione in esame, la norma fa riferimento ai “progetti di ricerca”. Né il DL n. 70/2011 né il Provvedimento 9.9.2011 forniscono ulteriori specifiche.
La lett. b) del comma 3 del citato art. 1 dispone espressamente che il credito d’imposta in esame “compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento”.
Il comma 2 dello stesso art. 1 e il Provvedimento 9.9.2011 specificano che:
− la “spesa incrementale” è rappresentata dall’importo che “eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010”;
− il credito così determinato è fruibile “in 3 quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni
2011 e 2012” e “per ciascuno dei predetti periodi d’imposta agevolabili”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove incentivi a sostegno della brevettazione e la valorizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali.
Soggetti interessati
Beneficiari dei premi sono Pmi, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia e che, a partire dalla data del 1° gennaio 2011, abbiano depositato una domanda di registrazione di modelli/disegni industriali, singoli o multipli, così come definiti dall’art. 31 del dlgs. 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale). Il premio è stabilito con riferimento ai Paesi nei quali è stata depositata la domanda di registrazione, secondo i seguenti criteri: deposito di domanda di registrazione in Italia: euro 1.000,00; deposito di domanda di registrazione comunitaria: euro 1.000,00; deposito di domanda di registrazione in Paesi al di fuori dell’UE: euro 1.500,00 (deposito di domanda di registrazione in un paese extra UE); euro 3.000,00 (deposito di domanda di registrazione da due fino a cinque paesi extra UE); euro 4.000,00 (deposito di domanda di registrazione in più di cinque paesi extra UE); bonus addizionale per la domanda di registrazione depositata negli Stati Uniti d’America: euro 1.500,00; bonus addizionale per la domanda di registrazione depositata in Cina: euro 1.500,00.
Misura dell’agevolazione
Il bando è articolato in due linee di intervento: premi per il deposito, ai fini della registrazione nazionale, comunitaria ed internazionale di nuovi modelli e disegni industriali, con effetto a partire dal 1° gennaio 2011; incentivi per lo sfruttamento economico dei modelli/disegni industriali.
L’importo del contributo (in conto capitale) sarà massimo pari all’80% delle spese ritenute ammissibili nei limiti dei seguenti importi: fase progettazione e ingegnerizzazione: euro 10.000,00; fase produzione: euro 60.000,00; fase commercializzazione: euro 10.000,00.
Procedura e tempi
I soggetti interessati dovranno presentare la propria domanda a partire dal 2 novembre 2011.
Dopo le agevolazioni per il rientro di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero e il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del territorio, la L. n.238 del 30 dicembre 2010 ha fornito disposizioni per agevolare il rientro anche dei laureati che abbiano maturato significative esperienze di studio e di lavoro all’estero, per fornire capitale umano di alto livello al tessuto produttivo. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.97156 del 29 luglio 2011, ha chiarito le procedure da seguire per ottenere i benefici fiscali da parte dei lavoratori rientrati in Italia.
Soggetti interessati
Possono ricevere i benefici stabiliti dalla predetta norma i cittadini comunitari che alla data del 20 gennaio 2009 abbiano i seguenti requisiti:
ü meno di 40 anni;
ü siano stati residenti in Italia per almeno 2 anni;
ü abbiano conseguito una laurea all’estero o una specializzazione all’estero, dove devono aver studiato per almeno 24 mesi continuativi, oppure da laureati abbiano lavorato per almeno 24 mesi continuativi all’estero.
Come si nota, in questo caso nulla è richiesto sulla tipologia di lavoro o del datore di lavoro presso il quale si è stati occupati, ma è sufficiente aver lavorato all’estero.
Diversamente accade per i docenti e i ricercatori che intendano rientrare, per i quali è necessario documentare l’attività di ricerca e le docenze svolte presso università o centri di ricerca pubblici o privati.
Va sottolineato che la normativa non riguarda solo i redditi di lavoro dipendente, ma anche quelli di lavoro autonomo e di impresa, perciò è rivolta anche a chi intenda rientrare in Italia per “mettersi in proprio”.
Misura dell’agevolazione
Il beneficio più rilevante è senz’altro quello di natura fiscale, ma non si devono dimenticare altri due vantaggi, uno certo e l’altro eventuale:
} il lavoratore può farsi assistere gratuitamente per le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia dagli uffici consolari all’estero, col supporto di Italia Lavoro spa;
} alle Regioni è data facoltà di riservare a questa tipologia di lavoratori quota parte degli immobili di edilizia residenziale pubblica, per un periodo non inferiore ai 24 mesi.
Tornando invece al beneficio fiscale, si tratta di un grande vantaggio visto che per i redditi conseguiti fino al 31 dicembre 2013 (quindi per chi è già in Italia vale per tre anni), vi sarà un abbattimento della base imponibile nelle seguenti misure:
Æ 80% per le donne;
Æ 70% per gli uomini.
Risulta strana la disparità di trattamento fra uomo e donna, che generalmente in questi casi non viene fatta, ma è oltremodo meritevole perché va maggiormente incontro all’obiettivo della parità delle opportunità.
Il beneficio, visto che potrebbe essere lesivo della concorrenza e quindi potrebbe essere soggetto alla disciplina e al conseguente lungo iter degli Aiuti di Stato, è concesso nella forma del de minimis e, pertanto, non possono essere conseguiti in capo allo stesso soggetto agevolazioni in questa forma per un ammontare superiore ai 200.000,00 euro in un triennio.
Procedura e tempi
Sono state emanate recentemente dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate le disposizioni in merito alle modalità di fruizione del beneficio fiscale per i soggetti che ne posseggono i requisiti.
Si tratta di adempimenti molto semplici, che si sostanziano in una domanda nella forma dell’autocertificazione da fornire al datore di lavoro entro tre mesi dall’assunzione.
Nel caso in cui la domanda sia istruita da chi già lavora, il termine di tre mesi non si calcola dalla data di assunzione, ma dalla data di pubblicazione del provvedimento (e quindi entro fine ottobre).
È stato pubblicato sul sito del Ministro della Gioventù l’annuncio della sottoscrizione di un accordo con Abi e Inps per l’avvio dei fondi di garanzia per l'accesso al credito per gli studenti universitari, per l'accesso al mutuo per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie di precari e per il bonus dedicato a stabilizzare i giovani genitori precari.
Il bonus riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari (occupati con rapporto di lavoro subordinato, non a tempo indeterminato, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) una dote trasferibile ai datori di lavoro che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Il giovane, per ottenere il bonus, dovrà iscriversi alla "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori", creata appositamente dall’Inps e l'iscrizione sarà possibile dopo la pubblicazione di specifico avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
I datori di lavoro, che assumano i giovani iscritti nella Banca dati, per ottenere il trasferimento della dote in loro favore, compileranno apposita istanza on-line, mediante il modulo disponibile presso il Cassetto previdenziale delle Aziende del sito.
Per maggiori informazioni:
Contributo a fondo perdito per la sicurezza delle imprese operanti nella provincia di Cuneo.
Soggetti interessati
Imprese, con sede e/o unità operativa nella provincia di Cuneo in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e che non abbiano pendenze con gli Enti previdenziali.
Programmi ammissibili
1. consulenze tecniche e professionali per la redazione del documento di valutazione rischi;
2. consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza;
3. consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno ;
4. consulenze professionali per incarico di Medico Competente;
5. prestazioni professionali da parte di Organismi notificati, per le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra in ambienti di lavoro;
6. prestazioni professionali da parte di Organismi notificati, per le verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori e montacarichi in ambienti di lavoro;
7. prestazioni professionali da parte di imprese competenti e qualificate per la verifica degli impianti ed attrezzature antincendio; non rientrano le spese per la riparazione e/o sostituzione di estintori, idranti, lampade e cartellonistica di emergenza, rilevatori di fumo e/o gas;
8. fornitura dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria, ovvero quelli destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
Misura dell’agevolazione
L'importo del contributo (a fondo perduto) è pari al 20% delle spese al netto di Iva sostenute nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011.
Ai fini dell'ammissione al contributo le spese al netto di Iva non dovranno essere inferiori a euro 1.500,00.
Il contributo massimo erogabile non potrà superare euro 2.500,00 per ogni impresa.
Il contributo, per la medesima iniziativa, non è cumulabile con altre forme di beneficio.
Procedura e tempi
La domanda di contributo deve essere presentata entro il 15 Ottobre p.v.
I contributi saranno aggiudicati in ordine cronologico di presentazione della domanda.